Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013 (Rv. 628063 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Equa riparazione - Mancata opposizione del Ministero - Compensazione delle spese giudiziali - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)