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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22763 del 04/10/2013 (Rv. 628051 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla struttura del procedimento - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628051-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La mancata strutturazione del giudizio di equa riparazione in modo tale da consentire una fase conciliativa non può, di per sé, giustificare la compensazione, sia pure parziale, delle relative spese processuali, trattandosi di ragione che, fondata su di un auspicio "de jure", non è certamente qualificabile come grave, né eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)