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Sez. 2, Ordinanza n. 5182 del 27/02/2025 (Rv. 674023-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Vendita - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - Risoluzione del contratto - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza di diritto di terzi - Necessità - Imposizione di servitù di fatto - Risarcimento del danno a carico del terzo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674023-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi ai sensi dell'art. 1489 c.c., la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.

Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)