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Sez. 2, Ordinanza n. 27706 del 25/10/2024 (Rv. 672823-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE | Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per l'effettiva conoscenza o per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672823-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene, comunque acquisita, presumendosi che egli l'abbia accettato con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità.

Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)