diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 815 del 20/02/1978 (Rv. 390157 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTI DELL'ISTITUTO DI STATISTICA - UTILIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390157-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTI DELL'ISTITUTO DI STATISTICA - UTILIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CRITERI.*

Al fine della Determinazione della svalutazione monetaria applicabile nella liquidazione del danno, il giudice del merito non e tenuto a riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica sul costo della vita, ma puo discrezionalmente limitarsi ad utilizzare questi come criteri meramente orientativi, per una rivalutazione globale e forfettaria anche alla stregua delle nozioni di comune esperienza. (V 2489/76, mass n 381286; (V 997/73, mass n 363401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)