Sez. 3, Sentenza n. 4858 del 21/09/1979 (Rv. 401475 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA DELLA SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA DELLA SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
La Determinazione della misura della svalutazione monetaria ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito, costituisce accertamento discrezionale rimesso al giudice del merito. Peraltro, tale accertamento, qualora il giudice non ritenga di avvalersi - come prescritto per le controversie di lavoro dall'art 150 disp att cod proc civ - dell'indice calcolato dall'ISTAT, dev'essere sorretto da sufficiente motivazione, che non puo esaurirsi nella mera asserzione della ritenuta congruita della Determinazione adottata. (V 815/78, mass n 390157; (V 259/77, mass n 383782; (V 2489/76, mass n 381286; (Conf 3114/78, mass n 392570; (Conf 3216/77, mass n 386731; (Conf 1876/76, mass n 380671; (Conf 85/75, mass n 373240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)