Sez. U, Sentenza n. 2959 del 07/08/1969 (Rv. 342835 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE 'O UTILITÀ - INDENNITA - IN GENERE - CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI O PER DANNI DI GUERRA - TRASFERIMENTO ALL'ESPROPRIANTE DEL FABBRICATO O CESPITE DANNEGGIATO O DISTRUTTO - INSUSSISTENZA - COMPUTABILITA NELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE 'O UTILITÀ - INDENNITA - IN GENERE - CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI O PER DANNI DI GUERRA - TRASFERIMENTO ALL'ESPROPRIANTE DEL FABBRICATO O CESPITE DANNEGGIATO O DISTRUTTO - INSUSSISTENZA - COMPUTABILITA NELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
L'art 23 della legge 25 giugno 1949, n 409, portante agevolazioni per la ricostruzione di abitazioni distrutte da aventi bellici, non e applicabile ai casi di trasferimento coattivo, in virtu di espropriazione del cespite danneggiato o dell'area del fabbricato distrutto per eventi bellici, e, pertanto, non puo considerarsi trasferito all'ente espropriante il diritto a conseguire il contributo di ricostruzione, il quale resta nella disponibilita dell'espropriato e non deve essere compreso nel calcolo dell'indennita di espropriazione. Lo stesso principio deve adottarsi in base alla legge 27 dicembre 1953, n 968, sui danni di guerra, che mentre dispone spettare il contributo ai danneggiati e loro aventi causa, nulla stabilisce quanto al trasferimento coattivo del contributo, quale effetto dell'espropriazione per pubblico interesse dell'area del cespite distrutto. (V 1564'58).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 6, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)