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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 13/11/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152313 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - ISTRUZIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILE - ALTRE NULLITÀ VERIFICATESI NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO O NELLA ISTRUZIONE RIGUARDANTI L'INTERVENTO, LA RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITÀ DI SANATORIA IN FORZA DELLA LEGGE 534 DEL 1977 - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152313-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - ISTRUZIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILE - ALTRE NULLITÀ VERIFICATESI NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO O NELLA ISTRUZIONE RIGUARDANTI L'INTERVENTO, LA RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITÀ DI SANATORIA IN FORZA DELLA LEGGE 534 DEL 1977 - FATTISPECIE.*

A seguito delle modificazioni apportate al capoverso dell'art. 185 cod. proc. pen. con la legge 8 agosto 1977, n. 534, in relazione all'intervento dell'imputato, costituisce nullità assoluta ed insanabile soltanto l'omessa citazione al giudizio, mentre l'inosservanza di tutte le altre norme riguardanti l'intervento, la assistenza e la rappresentanza dell'imputato medesimo danno luogo a nullità, rilevabili anche d'ufficio, ma che non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si siano verificate nella istruzione, dopo che siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si siano verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio. Dal coordinamento della predetta norma della legge n. 534 del 1977 con le Disposizioni di cui agli artt. 377, 401 e 422 cod. proc. pen. deve dedursi che anche le altre nullità verificatesi negli Atti preliminari al giudizio sono sanate, se non rilevate né dedotte immediatamente dopo che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento. (nella specie nullità del decreto di citazione per mancato rispetto del termine per comparire, ritenuta sanata perché non dedotta dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento). (V mass n 139985).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)