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Sez. 1, Sentenza n. 11307 del 10/05/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 139985 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA RELATIVE - SANATORIE GENERALI - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - CONCERNENTI L'INTERVENTO DELL'IMPUTATO - NULLITA ASSOLUTE - SONO QUELLE CHE DERIVANO DALL'OMESSA CITAZIONE - NOZIONE DI OMESSA CITAZIONE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - LORO ESTENSIONE ALLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - DISTINZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139985-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA RELATIVE - SANATORIE GENERALI - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - CONCERNENTI L'INTERVENTO DELL'IMPUTATO - NULLITA ASSOLUTE - SONO QUELLE CHE DERIVANO DALL'OMESSA CITAZIONE - NOZIONE DI OMESSA CITAZIONE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - LORO ESTENSIONE ALLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - DISTINZIONI - FATTISPECIE.*

Per effetto della nuova disciplina introdotta dall'art 6 della legge n 534 del 1977, le nullita assolute di ordine generale concernenti l'intervento dell'imputato sono solo quelle che derivano dalla sua "omessa citazione". Con questa espressione, la legge fa riferimento non solo ai casi in cui sia mancante il decreto di citazione, come tale, o lo stesso sia cosi gravemente viziato da doversi considerare mancante, ma anche a quelli in cui l'irregolarita riguardi non il decreto, ma la sua notificazione. La citazione, infatti, e un atto ricettizio, che per produrre effetto deve pervenire a conoscenza del destinatario, ed e evidente, percio, che il nuovo testo dello art 185, proprio in quanto parla di citazione dell'imputato, si riferisce anche alla sua notifica. Tuttavia, non tutte le nullita concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullita piu gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che, in funzione appunto della loro gravita, possono essere equiparate all'omissione della citazione, nel senso di pregiudicare l'esistenza stessa del rapporto processuale. In particolare, per quanto attiene alla notifica del decreto di citazione, non rientrano tra le attuali nullita assolute quelle che non incidono direttamente sulla citazione dell'imputato, ma che attengono all'osservanza della procedura prevista dalla legge per i singoli tipi di notifica. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che la omissione di formale decreto di irreperibilita - che in base alla vecchia normativa determinava nullita insanabile del decreto di citazione notificato ai sensi dell'art 170 cod proc pen e del rapporto processuale - rientra ora tra le nullita soggette a sanatoria progressiva, nel senso, cioe, che si sana se non venga rilevata o dedotta nei termini stabiliti dalla legge).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)