Sez. 3, Sentenza n. 6086 del 13/11/1980 (Rv. 409859 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, con riferimento all'art 3 cost, la eccezione d'illegittimita costituzionale della legge 8 gennaio 1979 n 2, interpretativa della legge 26 maggio 1965 n 590, in tema di riscatto agrario, sotto il profilo che detta legge, fissando la decorrenza del termine di tre mesi, per il versamento del prezzo da parte del retraente, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto di riscatto, realizzerebbe una disparita di trattamento a danno del retrattato, rispetto al caso in cui sia esercitato, secondo le normali modalita, il diritto di prelazione. (Conf 4804/79, mass n 401410).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)