Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 06/11/1981 (Rv. 416598 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, comma secondo, della legge 8 gennaio 1979 n. 2, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra il soggetto che esercita il diritto di prelazione e il soggetto che esercita il diritto di riscatto. Infatti, la necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto di riscatto, ai fini del decorso del termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante, e una conseguenza connessa con il comportamento del riscattato che arbitrariamente si sia opposto alla pretesa del riscattante. (Conf 6086/80, mass n 409859; (Conf 1185/80, mass n 404679; (Conf 5900/79, mass n 402575; (Conf 4804/79, mass n 401410).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)