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Sez. 3, Sentenza n. 8296 del 02/12/2004 Cc. (dep. 03/03/2005) Rv. 231243 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Comunità virtuale in internet diretta allo scambio ed alla divulgazione di materiale pedopornografico - Delitto di associazione per delinquere - Configurabilità - Requisiti.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231243-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico, sussiste l'elemento oggettivo della fattispecie nel caso in cui sussista una "comunità virtuale in internet", stabile ed organizzata, regolata dalle disposizioni dettate dal promotore e gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione, tra gli attuali membri ed i futuri aderenti, di foto pedopornografiche di bambini di età minore (nella specie: inferiore a dodici anni) e sussiste l'emento soggettivo, nel fatto che tutti gli aderenti al "consortium sceleris" siano stati resi edotti dello scopo e delle finalità del gruppo, consistenti nello scambio virtuale di immagini pedoponografiche, condizione per l'ammissione alla comunità virtuale, unitamente all'impegno di inviare periodicamente altre foto pedopornografiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)