Sez. 5, Sentenza n. 4900 del 11/12/2002 Ud. (dep. 03/02/2003) Rv. 224702 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Contro la libertà sessuale - Pornografia minorile - Diffusione di foto oscene di minori - Canale di discussione - Reato previsto dall'art. 603 ter, comma 3, cod. pen. - Requisiti - Elementi distintivi rispetto al reato di cui al successivo quarto comma della medesima norma.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto (art. 600 ter, comma 3, cod. pen.)occorre che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, propagato ad un numero indeterminato di destinatari. Di conseguenza, quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line) è necessario verificare se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da potere essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi di cui all'art. 600 ter, quarto comma, cod.pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 3, Cod. Pen. art. 600 ter com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)