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Sez. 6, Sentenza n. 21673 del 02/03/2004 Cc. (dep. 07/05/2004) Rv. 229636 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Obbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge - Reato previsto dall'art.12 sexies della legge n.898 del 1970 - Procedibilità a querela - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229636-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 cod. pen., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)