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Sez. 6, Sentenza n. 39938 del 25/09/2009 Ud. (dep. 13/10/2009) Rv. 245004 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Omessa corresponsione dell'assegno divorzile - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245004-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)