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Sez. L, Sentenza n. 4925 del 16/07/1983 (Rv. 429817 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429817-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE.*

Le controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria - fra le quali ultime vanno ricomprese tutte quelle in cui venga comunque in discussione il rapporto assicurativo, anche sotto il profilo del settore industriale o agricolo in cui l'impresa deve essere inquadrata agli effetti contributivi -, sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, non sono soggette durante il periodo feriale alla sospensione dei termini processuali, la quale non opera nel corso dell'intero procedimento e quindi neanche relativamente ai termini per proporre ricorso per Cassazione. (V 412/78, mass n 389712; (Conf 3342/81, mass n 413918; (Conf 1966/78, mass n 391331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)