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Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 27/04/1978 (Rv. 391331 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391331-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*

L'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il quale esclude la sospensione medesima per le cause indicate nell'art 92 dello ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12), va inteso nel senso che per tali cause (nella specie, di sfratto) quella sospensione non opera nel corso dell'intero procedimento, e, quindi, anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione. (Conf 705/77, mass n 384279; (Conf 822/75, mass n 374196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)