Sez. 3, Sentenza n. 585 del 18/01/1993 (Rv. 480309 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - In genere | Rilascio a seguito di transazione o conciliazione giudiziale - Inapplicabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - In genere
La disposizione del secondo comma dell'art. 60 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a norma del quale il conduttore di immobile urbano per uso abitativo in regime transitorio, che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza di recesso del locatore, ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale ha chiesto il rilascio entro sei mesi dalla data in cui ne ha riacquistato la disponibilità, è applicabile, come l'analoga disposizione dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950 n. 253, precedentemente vigente per i contratti soggetti al regime vincolistico, solo nei casi di rilascio seguito a provvedimento giudiziale, considerati dal primo comma della medesima norma, alla quale il secondo comma si lega strettamente, e non anche nei casi in cui il rilascio sia dovuto ad un atto negoziale, come la transazione o la conciliazione giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)