Sez. 3, Sentenza n. 23897 del 09/11/2006 (Rv. 592617 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Immobili locati ad uso abitativo - Conseguimento da parte del locatore di titolo esecutivo giudiziale di rilascio - Esecuzione dello sfratto con assistenza della forza pubblica sulla base di priorità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 551 del 1989 (convertito nella legge n. 61 del 1989) - Rilascio del conduttore antecedente all'effettivo intervento della forza pubblica - Disciplina sanzionatoria di cui al citato art. 3, quarto comma, del d.l. n. 551 del 1989, convertito dalla legge n. 61 del 1989 - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In tema di interpretazione della norma di cui all'art. 3, comma quarto, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, la disciplina risarcitoria, ivi prevista, è applicabile anche nel caso di rilascio dell'immobile da parte del conduttore antecedente all'effettivo intervento della forza pubblica, poiché, in tal caso, il rilascio non deve ritenersi spontaneo dato che il bene viene restituito dal conduttore nella piena sua consapevolezza che, nel corso dell'iniziale procedura esecutiva di sfratto, l'ufficiale giudiziario potrà avvalersi dell'ausilio della forza pubblica. Del resto, in generale, con riferimento all'ipotesi di domanda del conduttore relativa al riconoscimento del danno dipendente dall'omessa destinazione tempestiva dell'immobile all'uso dichiarato in funzione dell'ottenimento del rilascio (come nelle ipotesi attualmente previste dagli artt. 31della legge n. 392 del 1978 e 3, comma quinto, della legge n. 431 del 1998, rispettivamente per le locazioni commerciali e per quelle abitative, ovvero del previgente art. 60 della stessa legge n. 392 del 1978), detto risarcimento è da escludere solo se il rilascio sia avvenuto a seguito di transazione o di conciliazione, mentre è sempre dovuto qualora sia effetto di provvedimento giudiziale, ancorché ad esso il conduttore abbia dato spontanea attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)