Sez. U, Sentenza n. 10325 del 22/11/1996 (Rv. 500732 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Ex dipendenti O.N.I.G. passati alle dipendenze delle U.S.L. - Domanda diretta alla corresponsione delle somme accantonate sui conti individuali di ciascun dipendente ai sensi del regolamento di previdenza O.N.I.G. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la pretesa, vantata dagli ex dipendenti dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.) passati alle dipendenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nei confronti del Ministero del Tesoro, concernente la corresponsione delle somme accantonate sui conti individuali di ciascun dipendente ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento del Fondo di Previdenza O.N.I.G., atteso che il suddetto Fondo costituiva una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva dei trattamenti previdenziali a carico dell'I.N.P.S. e della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)