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Sez. U, Sentenza n. 5476 del 18/05/1995 (Rv. 492329 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Contributi versati al fondo di previdenza integrativo dell'ente pubblico soppresso (nella specie E.N.A.O.L.I.) - Restituzione - Controversia relativa promossa dal dipendente dell'ente pubblico soppresso nei confronti del Ministero del Tesoro - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Incidenza della legge n. 482 del 1988 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492329-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La controversia promossa dal dipendente di ente pubblico soppresso (nella specie, E.N.A.O.L.I.), nei confronti del Ministero del Tesoro, quale ufficio liquidatore dell'ente medesimo, per ottenere la restituzione dei contributi versati al fondo di previdenza integrativo dell'ente medesimo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto oggetto della domanda è un'obbligazione di natura retributiva, essendo destinati detti contributi a formare una componente dell'indennità erogata ai dipendenti cessati dal servizio, la quale si ricollega strettamente al rapporto di pubblico impiego; senza che tale giurisdizione sia derogata dalla legge n. 482 del 1988, la quale disciplina in modo organico la materia del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi, trasferito ad altre amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)