Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 24/11/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174961 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE - INATTIVITÀ - COMPITO DEL GIUDICE - INDIVIDUAZIONE.*
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE - INATTIVITÀ - COMPITO DEL GIUDICE - INDIVIDUAZIONE.*
Fino a quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, prevista dall'art. 6 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non avrà provveduto ad escludere dalla categoria delle armi comuni da sparo le armi ad aria compressa ritenute prive della attitudine a recare offesa alla persona, spetta al giudice del merito di verificare caso per caso - disponendo eventualmente a tal fine una perizia - la potenzialità offensiva di tali armi. (Conf mass n 159068 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)