Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 08/03/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159068 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - QUALIFICAZIONE DELL'ARMA AD ARIA COMPRESSA TRA LE ARMI DA SPARO - COMMISSIONE CONSULTIVA EX ART. 6 LEGGE N. 110 DEL 1975 - INATTIVITÀ - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - QUALIFICAZIONE DELL'ARMA AD ARIA COMPRESSA TRA LE ARMI DA SPARO - COMMISSIONE CONSULTIVA EX ART. 6 LEGGE N. 110 DEL 1975 - INATTIVITÀ - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
La nuova normativa stabilisce che le armi ad aria compressa siano considerate armi comuni da sparo, con le eccezioni di quelle destinate alla pesca e di quelle escluse da apposita commissione per Mancanza dell'attitudine a recare offesa alla persona, in considerazione delle loro caratteristiche. Ora, fino a quando la commissione consultiva, prevista dall'art. 6 della legge 18 aprile 1975 n. 110 non avrà provveduto ad escludere dalla categoria delle armi comuni da sparo le armi ad aria compressa, ritenute prive dell'attitudine di recare offesa alla persona, spetta al giudice di verificare, caso per caso, la potenzialità offensiva di tali armi. (Conf mass n 151353).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)