diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1858 del 28/01/2010 (Rv. 611341 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Difesa ed assistenza tecnica del contribuente - Professionisti abilitati - Iscrizione all'albo - Prova - Attestazione nel ricorso - Sufficienza.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611341-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, i soggetti che appartengono alle categorie cui può essere affidata la difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 196, n. 556, non hanno l'onere di dimostrare l'iscrizione all'albo professionale, essendo sufficiente l'attestazione nel ricorso di essere in possesso dei requisiti richiesti (nella specie, diploma di ragioneria) senza necessità di ulteriore documentazione probatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)