Sez. 5, Sentenza n. 29591 del 29/12/2011 (Rv. 621033 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Difesa ed assistenza al contribuente - Incarico professionale a prestare assistenza - Mandato "ad litem" - Validità - Applicazione delle regole generali di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Modalità di rilascio - Procura rilasciata su foglio separato - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non prevede il rilascio di una procura di rappresentanza, ma soltanto, ove la causa sia di valore superiore a euro 2.582, 28, la necessità del conferimento, in favore dei soggetti abilitati, di un incarico professionale a prestare assistenza, che può avvenire nelle forme proprie del mandato "ad litem", la cui validità segue le regole generali dettate per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ., con la conseguanza che la procura si considera apposta in calce anche se rilascita su foglio separato che però sia congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)