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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9920 del 28/03/2022 (Rv. 664532 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Comunicazioni indesiderate - Uso di sistemi automatizzati di chiamata o comunicazione per fini commerciali - Equiparazione della mancanza di consenso espresso al dissenso - Conseguenze - Invio di comunicazioni automatizzate per ottenere il consenso mancante - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664532-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di comunicazioni indesiderate ex art. 130 d.lgs. n. 196 del 2003, la mancanza di consenso all'uso di sistemi automatizzati per campagne di "marketing" deve intendersi come espressione di dissenso, con la conseguenza ogni comunicazione automatizzata volta a farne mutare la volontà costituisce essa stessa una comunicazione commerciale non consentita, in quanto finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo nonostante la mancanza di una preventiva autorizzazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nonostante la mancanza di consenso esplicito ad attività pubblicitarie o promozionali automatizzate, aveva ritenuto legittimo l'invio di sms da parte di un gestore telefonico al fine di acquisire il consenso al successivo inoltro di offerte commerciali).

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130, Decreto Legisl. 28/05/2012 num. 69, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)