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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11019 del 26/04/2021 (Rv. 661184 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Campagna telefonica tesa ad ottenere il recupero dei consensi per proposte commerciali - Qualificabilità come comunicazione commerciale – Fondamento - Conseguenze – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661184-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

Una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing da chi l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa "comunicazione commerciale" poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo, ai sensi dell'art. 130, c. 3 e 23 codice privacy, il trattamento dei dati personali delle persone contattate, in assenza di consenso legittimamente manifestato, anche a prescindere dal fatto che l'interessato sia iscritto "nel registro pubblico delle opposizioni".(Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che aveva vietato "l'ulteriore trattamento per fini di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna "recupero consenso", in base alle quale nel corso del 2015 molti ex clienti Telecom - che non avevano mai espresso il consenso o che lo avevano espressamente negato - avevano ricevuto telefonate con le quali veniva loro richiesto il consenso per offerte commerciali, prevedendosi anche la possibilità contestuale di concludere singoli nuovi contratti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3 com. 3 lett. BIS, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)