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Sez. 6, Sentenza n. 1620 del 18/04/1997 Cc. (dep. 02/06/1997) Rv. 208289 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso personale - Codetenzione per uso personale - Illecito penale - Esclusione - Divisione tra gli acquirenti della sostanza stupefacente - Spaccio - Esclusione - Prova positiva dell'attività di spaccio - Necessità - Deducibilità dal solo quantitativo della sostanza - Esclusione - Deducibilità dalla sola attività di spartizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208289-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La codetenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale non costituisce più reato dopo l'esito referendario del 1993, perché sussista il reato deve essere l'accusa a fornire la prova rigorosa della destinazione allo spaccio, non potendo questa più essere desunta né dal solo quantitativo della sostanza (la cui rilevanza non è incompatibile con la destinazione all'uso personale), né dalla cessione a terzi quando fin dall'origine questi devono considerarsi destinatari "pro quota" del quantitativo acquistato.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)