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Sez. 6, Sentenza n. 1592 del 23/06/1983 Cc. (dep. 10/10/1983) Rv. 160526 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - GIUDICE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160526-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - GIUDICE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

La scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva può essere disposta solo dal giudice che abbia la disponibilità totale del procedimento - principale e non da quello avanti al quale pende un procedimento incidentale, a meno che questo non abbia per oggetto proprio l'esame del computo dei termini di carcerazione. (nella specie si è annullata l'ordinanza del tribunale con la quale, su appello dell'imputato per l'accoglimento della istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi o in subordine per libertà provvisoria, veniva disposta invece la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva). (Conf mass n 150700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)