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Sez. 4, Sentenza n. 1804 del 12/08/1985 Ud. (dep. 24/09/1985) Rv. 170415 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DECORRENZA - ISTANZA PROPOSTA DIRETTAMENTE AL "TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ" - INCOMPETENZA.*
Stato
decisa il 1985-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170415-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DECORRENZA - ISTANZA PROPOSTA DIRETTAMENTE AL "TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ" - INCOMPETENZA.*

La scarcerazione del detenuto, quando sia decorso il tempo massimo della custodia cautelare, deve essere disposta, anche d'ufficio, dal giudice. L'istanza tuttavia non può essere proposta per la prima volta al "tribunale della libertà", la cui Competenza funzionale è limitata al devolutum. (nella specie è stato affermato che l'istanza andava rivolta al giudice istruttore). (V mass n 160526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)