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Sez. 1, Sentenza n. 5844 del 16/05/1992 (Rv. 477247 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere | Elementi patrimoniali di terzi soggetti d'imposta - Inclusione nella contabilità aziendale - Inammissibilità - Relativi costi - Inclusione come componenti passivi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477247-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere

L'art. 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - il quale comprende tra i beni relativi all'impresa quelli strumentali all'esercizio della stessa - non autorizza l'inclusione nella contabilità aziendale di elementi patrimoniali di proprietà di terzi che si configurino come soggetto tributario diverso rispetto all'impresa medesima, ancorché operanti nell'ambito di essa, né consente l'ammortamento dei loro costi di acquisto - sostenuti dagli stessi terzi - e la loro espansione come componenti passivi da computare ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)