Sez. 5, Sentenza n. 1834 del 28/01/2010 (Rv. 611563 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Beni di proprietà altrui nella disponibilità del contribuente - Costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - Ammortamento ex art. 68, ultimo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - il quale fissa convenzionalmente nel cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultanti all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili, il limite di deducibilità dei costi di "manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione", rinviando la deduzione dell'eccedenza ai cinque periodi di imposta successivi per quote costanti - si applica ai soli beni di proprietà del contribuente e non a quelli altrui, di cui il contribuente medesimo abbia la disponibilità, come si evince dal riferimento al "costo complessivo", da intendersi come costo di acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)