diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17333 del 13/03/2019 Cc. (dep. 19/04/2019) Rv. 276421 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI | Confisca di prevenzione - Domanda di ammissione allo stato passivo – Giudice competente – Individuazione - Art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012 - Giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca - Applicabilità dell’art. 665 cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276421-01

SICUREZZA PUBBLICA - ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI

In tema di confisca di prevenzione, la competenza a decidere sulla domanda di ammissione dei crediti di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spetta al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, da intendersi come la sezione misure di prevenzione del tribunale stesso, essendo inapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rinvio, contenuto nell'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 9, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 37, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)