Sez. 1, Sentenza n. 40765 del 13/06/2018 Cc. (dep. 13/09/2018) Rv. 273968 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE | Incidente di esecuzione – Giudice competente – Applicabilità dell’art. 665 cod. proc. pen. nel procedimento di prevenzione – Esclusione – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE
In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione (nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), è inapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della corte d'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)