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Sez. L, Sentenza n. 26306 del 15/12/2014 (Rv. 633844 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Beneficiari - Imprese manifatturiere ed estrattive - Qualificazione della relativa attività - Valutazione secondo diritto - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633844-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Costituisce giudizio di diritto e non di fatto, come tale rientrante nelle competenze della S.C., quale giudice di legittimità, stabilire se l'attività svolta da un ente (nel caso di specie, un consorzio agrario provinciale) debba essere qualificata come commerciale o come manifatturiera, al fine della fruibilità, nel secondo caso, della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto la Corte non è chiamata ad accertare quali siano le caratteristiche oggettive dell'attività in questione, ma a stabilire se le attività industriali svolte dal consorzio, come identificate nel corso del giudizio di merito, consistano o meno in una trasformazione dei prodotti, che costituisce il "proprium" dell'attività manifatturiera.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)