Sez. L, Sentenza n. 10044 del 13/05/2005 (Rv. 582220 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Beneficiari - Imprese manufatturiere ed estrattive - Qualificazione della relativa attività - Valutazione secondo diritto - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Costituisce giudizio di diritto e non di fatto, e come tale rientra nelle competenze della S.C. quale giudice di legittimità, stabilire se l'attività svolta da un ente (nel caso di specie, un consorzio agrario provinciale) debba essere qualificata come commerciale o come manifatturiera, al fine della fruibilità, nel secondo caso, della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto la Corte non è chiamata ad accertare quali siano le caratteristiche oggettive dell'attività in questione, ma a stabilire se le attività industriali svolte dal consorzio, come identificate nel corso del giudizio di merito, consistano o meno in una trasformazione dei prodotti, che costituisce il "proprium" dell'attività manifatturiera. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la natura manifatturiera all'attività di raccolta, essiccazione e stoccaggio dei cereali, in quanto essa comportava un intervento di manipolazione al fine di rendere le merci non deperibili con assunzione di diverse caratteristiche merceologiche rispetto all'origine, mentre aveva ritenuto non manifatturiera l'attività di mera conservazione dei prodotti agricoli freschi in frigoriferi, la cui conservazione non modificava le caratteristiche organolettiche originarie.La Corte ha qualificato entrambe le attività come manifatturiere, in quanto accomunate dalla finalità di consentire la commercializzazione dei prodotti in tempi diversi da quelli di naturale deperimento).
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)