Sez. 2, Sentenza n. 3450 del 03/08/1977 (Rv. 386998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON I MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DI TERZO - AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON I MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DI TERZO - AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Le parti nei confronti delle quali e stata pronunciata la sentenza devono avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione apprestati dalla legge, al fine di dedurre eventuali nullita della sentenza stessa, e non possono dedurre tali nullita nel giudizio di opposizione di terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)