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Sez. L, Sentenza n. 3591 del 14/06/1985 (Rv. 441199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DECISIONE DI RIMESSIONE SENZA RISCONTRO DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DECISIONE DI RIMESSIONE SENZA RISCONTRO DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ.*

La deducibilità o rilevabilità, in Sede di gravame, di nullità afferenti il giudizio di primo grado, ivi incluse quelle implicanti rimessione degli Atti al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., postula la rituale e valida proposizione della impugnazione. Pertanto, qualora il giudice d'appello, senza riscontrare l'inammissibilità del gravame (nella specie, perché proposto da un ente a mezzo di persona privo del potere di rappresentarlo), abbia disposto la suddetta rimessione, la relativa pronuncia deve essere cassata senza rinvio. (V 3103/82, mass n 421040; (V 6123/81, mass n 416919; (V 3450/77, mass n 386998; (V 1324/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)