Sez. 6, Sentenza n. 13849 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/03/2017) Rv. 269482 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Abuso d'ufficio commesso mediante falso in atto pubblico - Concorso formale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
Non sussiste il concorso formale tra il delitto di abuso d'ufficio e quello più grave di falso materiale in atto pubblico quando la condotta addebitata all'imputato si esaurisca nella mera commissione della falsità, stante la clausola di riserva di cui all'art. 323 cod. pen. - preordinata ad evitare la doppia incriminazione - la quale, con riguardo ad un unico fatto, impone di applicare esclusivamente la sanzione prevista per la fattispecie più grave, ancorché quest'ultima abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla disposizione con pena meno severa. (Fattispecie in cui la condotta addebitata all'imputato, funzionario della Camera di commercio, è consistita nell'attestare falsamente la positiva conclusione delle pratiche di cancellazione dei protesti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)