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Sez. L, Sentenza n. 5301 del 29/09/1988 (Rv. 459962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI LAVORATORI RIMASTI IN SERVIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DI OPERAZIONI O LAVORAZIONI IN PRECEDENZA SVOLTE DIRETTAMENTE IN AZIENDE - NUOVE ASSUNZIONI - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI LAVORATORI RIMASTI IN SERVIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DI OPERAZIONI O LAVORAZIONI IN PRECEDENZA SVOLTE DIRETTAMENTE IN AZIENDE - NUOVE ASSUNZIONI - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*

La riduzione dell'attività economica dell'impresa, che legittima i licenziamenti collettivi di dipendenti, non è di per sè esclusa né dalla prestazione di lavoro straordinario dei lavoratori rimasti in servizio, né dal mero affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda - affidamento che, costituendo una delle possibili esplicazioni del diritto di iniziativa economica, può sia significare riduzione dell'attività economica dell'impresa, sia diversa modalità organizzativa della stessa - né dalla circostanza di nuove assunzioni, ove non risulti accertato se queste rappresentino un ampliamento dell'attività economica contrastante con la pretesa riduzione della stessa, posta a fondamento dei licenziamenti collettivi, ovvero siano motivate dalla necessità di colmare i vuoti verificatisi nel personale rimasto in servizio. (V 6784/87, mass n 454985; (V 2056/85, mass n 439959).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)