Sez. U, Sentenza n. 10 del 21/06/1989 Cc. (dep. 24/07/1989) Rv. 181889 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - DENARO EROGATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - DESTINAZIONE A SCOPO DIVERSO E INCOMPATIBILE - DISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - DENARO EROGATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - DESTINAZIONE A SCOPO DIVERSO E INCOMPATIBILE - DISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con un vincolo di destinazione che nel contempo obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando in tal senso la giuridica disponibilità della somma corrisposta, si considera appartenente alla pubblica amministrazione, agli effetti dell'art. 314 cod. pen., per cui la sua destinazione ad uno scopo diverso ed incompatibile con quello per il quale era stato erogato dà luogo ad un'illecita distrazione. (V mass n 181888 e V mass n 181890, estratte dalla medesima sentenza) .*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)