Sez. 6, Sentenza n. 11779 del 04/04/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185181 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - FONDI REGIONALI DESTINATI AI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI - DELIBERAZIONE DI DESTINAZIONE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI - DISTRAZIONE ILLECITA - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - FONDI REGIONALI DESTINATI AI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI - DELIBERAZIONE DI DESTINAZIONE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI - DISTRAZIONE ILLECITA - SUSSISTENZA.*
Integra l'elemento materiale del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) la condotta dei componenti di una giunta comunale che - in distrazione di fondi finanziari destinati dalla regione ad una determinata categoria di cittadini danneggiati da un evento atmosferico, da erogarsi agli aventi diritti secondo criteri prestabiliti dal medesimo ente regionale - deliberano la concessione del sussidio anche a persone non legittimate a riceverlo perché non appartenenti alla prefissata categoria o non danneggiati dallo evento. Nella materialità di tale fatto sussistono sia l'appartenenza alla pubblica amministrazione del denaro assegnato al comune dalla regione sia il profitto conseguito dagli illegittimi destinatari. (nella fattispecie è stata annullata con rinvio l'impugnata sentenza che, in ordine al fatto qualificato come abuso innominato di ufficio (art. 323 cod. pen.), aveva dichiarato il reato estinto per amnistia). (V mass n 181889).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)