Sez. U - , Sentenza n. 9504 del 06/04/2023 (Rv. 667447 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato segretario del C.S.M. - Intervento finalizzato a consentire l'accesso dei consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali - Illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta di un magistrato segretario del C.S.M. volta a consentire, attraverso un intervento sul funzionario amministrativo preposto, l'accesso da parte di consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali che li riguardavano (ancorché non come indagati nel procedimento penale), perché - sebbene la dichiarazione di "autosospensione" non incida sulle prerogative connesse allo status di componente del C.S.M., comprese quelle relative all'accesso regolato dall'art. 31 del regolamento interno del Consiglio - la peculiare posizione giuridica assunta dai componenti autosospesi e l'incertezza giuridico-amministrativa in ambito consiliare circa la loro facoltà di accesso alla documentazione avrebbero imposto all'incolpato di astenersi dall'adottare iniziative esorbitanti dai compiti propri di un magistrato segretario.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), RSCM [ rnc : art = 0031 00, gen = RG, sp = RSCM]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)