Sez. L, Sentenza n. 5487 del 26/08/1983 (Rv. 430422 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI D'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I QUALI SIA INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - FACOLTÀ ATTRIBUITA AL DATORE DI LAVORO E, IN SUA VECE, AL LAVORATORE INTERESSATO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - ESERCIZIO - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI D'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I QUALI SIA INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - FACOLTÀ ATTRIBUITA AL DATORE DI LAVORO E, IN SUA VECE, AL LAVORATORE INTERESSATO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - ESERCIZIO - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, attribuendo al datore di lavoro - ed in sua vece al lavoratore interessato - la facoltà di regolarizzare i periodi di Obbligo assicurativo, per i quali sia intervenuta la prescrizione dei contributi, mediante la Costituzione di una quota di rendita vitalizia, pari nell'ammontare alla parte di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi dovuti, ed attraverso il versamento del corrispondente capitale di copertura, non pone alcuna limitazione temporale in ordine alla possibilità di effettuare tale operazione che può, pertanto, essere attuata in ogni momento, anche prima della maturazione del diritto a pensione.*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)