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Sez. L, Sentenza n. 6361 del 04/12/1984 (Rv. 437951 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DEL LAVORATORE, EX ART. 13 LEGGE N. 1338 DEL 1968, PER LA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA RIVERSIBILE - TERMINE PRESCRIZIONALE EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437951-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DEL LAVORATORE, EX ART. 13 LEGGE N. 1338 DEL 1968, PER LA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA RIVERSIBILE - TERMINE PRESCRIZIONALE EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

L'accertamento, in contraddittorio necessario con l'i.N.P.S. e con il datore di lavoro, dell'esistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato, cui attiene la contribuzione omessa, costituisce un presupposto logico indefettibile della pronuncia giudiziale richiesta dal lavoratore che, sostituendosi al datore di lavoro, proponga Azione, ai sensi del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, per la Costituzione della rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'Assicurazione obbligatoria che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e caduti in prescrizione. Pertanto, poiché la domanda di accertamento della posizione o situazione di lavoratore subordinato soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in costanza del rapporto di lavoro, anche l'Azione di reintegrazione ai sensi della norma suddetta - la quale non è imprescrittibile, sebbene concerna l'indisponibile diritto al conseguimento della pensione - rimane soggetta al termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ., il quale, in conformità al disposto dell'art. 2935 dello stesso codice, decorre dal compimento della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro. (V 6304/83, mass n 431042; (V 5487/83, mass n 430422; (V 3227/80, mass n 431042; (V 1901/76, mass n 380693; (V 1304/71, mass n 351498; (V 1304/71, mass n 351500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)