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Sez. U, Sentenza n. 1345 del 17/03/1989 (Rv. 462190 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CROCE ROSSA ITALIANA - NATURA DI ENTE PUBBLICO - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 613 DEL 1980 - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462190-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CROCE ROSSA ITALIANA - NATURA DI ENTE PUBBLICO - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 613 DEL 1980 - PERSISTENZA.*

La natura di ente pubblico non economico della Croce rossa italiana, implicante la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti al rapporto di lavoro con i dipendenti, non è mutata per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 sul riordinamento dell'ente medesimo (in relazione allo scorporo dei servizi sanitari ed alla loro devoluzione alle USL, secondo la previsione dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), posto che la sua trasformazione in "ente privato d'interesse pubblico", contemplata dall'art. 1 di detto decreto, è destinata a diventare operante solo a seguito dell'emanazione ed approvazione del nuovo statuto, ai sensi del successivo art. 3. (V 6440/85, mass n 443509).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 70, DPR 31/07/1980 num. 613 art. 1, DPR 31/07/1980 num. 613 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)