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Sez. U, Sentenza n. 6440 del 18/12/1985 (Rv. 443509 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CROCE ROSSA ITALIANA - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.P.R. N. 613 DEL 1980 - NATURA DI ENTE PUBBLICO - RAPPORTO CON UN AUTISTA DI AUTOAMBULANZA - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE TEMPORANEO DEL RAPPORTO O SUO ASSOGGETTAMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI O ALLE NORME DEL LAVORO PRIVATISTICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443509-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CROCE ROSSA ITALIANA - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.P.R. N. 613 DEL 1980 - NATURA DI ENTE PUBBLICO - RAPPORTO CON UN AUTISTA DI AUTOAMBULANZA - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE TEMPORANEO DEL RAPPORTO O SUO ASSOGGETTAMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI O ALLE NORME DEL LAVORO PRIVATISTICO - IRRILEVANZA.*

Dalla natura di ente pubblico non economico della Croce rossa italiana, nella disciplina anteriore al nuovo ordinamento introdotto con il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613, consegue che le prestazioni lavorative subordinate di autista di autoambulanza, presso un servizio di pronto soccorso per il trasporto degli infermi direttamente gestito da detto ente, configurano, in quanto stabilmente inserite nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, e correlate alle sue finalità istituzionali, nonché esauritesi prima dell'entrata in vigore di quel nuovo ordinamento, un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre resta a questo fine irrilevante che il rapporto medesimo abbia carattere temporaneo (nella specie, trattandosi di autista assunto per il solo periodo estivo in centri balneari), ovvero sia assoggettato alla disciplina dei contratti collettivi o delle norme sostanziali del lavoro privatistico. (V 1732/84, mass n 433797; (V 1477/79, mass n 397819).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/11/1947 num. 1256, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 31/07/1980 num. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)