Sez. 3, Sentenza n. 1231 del 23/11/1982 Ud. (dep. 08/02/1983) Rv. 157369 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ALTRI ELEMENTI - VANTAGGIO PERSONALE DEL MUTUANTE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ALTRI ELEMENTI - VANTAGGIO PERSONALE DEL MUTUANTE - SUSSISTENZA.*
Sussiste il delitto di usura qualora, ricorrendo lo stato di bisogno del mutuatario, la conoscenza e l'approfittarsi di tale stato da parte del mutuante, vi sia la sola promessa di interessi usurai, mentre non è necessario, per la sua consumazione, che l'agente sia riuscito a realizzare anche soltanto in parte il vantaggio che si proponeva. (nella specie, il mutuatario, alla scadenza di un prestito di alcuni milioni firmò degli effetti cambiari che non fu in grado di pagare; per cui chiese un rinnovo che ottenne, firmando altri effetti per un importo superiore complessivo, corrispondente all'interesse di circa il cinquanta per cento per un mese di dilazione). (V mass n 141241).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)