Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 05/12/1984 Ud. (dep. 21/02/1985) Rv. 168005 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO DI GIUOCHI DI AZZARDO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - LUCRO - TENUITÀ DELLA POSTA ED IMPIEGO DI ESSA IN CONSUMAZIONI - IRRILEVANZA.*
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO DI GIUOCHI DI AZZARDO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - LUCRO - TENUITÀ DELLA POSTA ED IMPIEGO DI ESSA IN CONSUMAZIONI - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del reato di giuoco d'azzardo, di cui all'art. 721 cod. pen., il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta e comunque da impiegarsi in consumazioni, come caffè, vivande ecc., dato che la legge prescinde dall'entità e natura della posta impegnata nel giuoco stesso, della quale ultima tiene conto come circostanza aggravante se è rilevante. (Conf mass n 102108; (Conf mass n 114569; (Conf mass n 157369).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 720 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)