Sez. 1, Sentenza n. 13884 del 06/07/2015 (Rv. 635791 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Terzo rivendicante - Onere probatorio - Limiti ex art. 621 cod. proc. civ. - Applicabilità anche in caso di prova presuntiva - Intestazione del veicolo presso il P.R.A. - Presunzione semplice - Ammissibilità della rivendica - Esclusione - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 legge fall., l'onere di dimostrare il proprio diritto sui medesimi beni, trovando peraltro applicazione le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 cod. proc. civ., operanti anche in caso di prova presuntiva in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 cod. civ. Pertanto, salvo il caso in cui la presunzione non trovi fondamento nella specifica natura dell'attività esercitata, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, asseritamente trasferito a quest'ultimo da parte della società fallita a seguito di un'operazione di leasing, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui alla citata disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)